Art. 3.
(Prodotti esclusi dall'applicazione
della legge).

      1. La presente legge non si applica alle sostanze di cui all'allegato A annesso alla medesima, le quali possono essere prodotte, vendute e utilizzate senza restrizione alcuna, salvo prescrizioni riguardanti i tempi di carenza, l'impiego e le eventuali precauzioni all'uso.
      2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A annesso alla presente legge può essere modificato con decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Agenzia italiana fitofarmaci di cui all'articolo 5 della presente legge, tenuto conto degli aggiornamenti degli allegati al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, concernente l'applicazione del metodo di produzione biologico.